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Corte di giustizia dell’Unione Europea: ora è possibile richiedere un risarcimento per il ritardo di un volo in coincidenza al di fuori dell’Europa


Pianeta Turismi news. Torino, 5 giugno 2018 – Secondo la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea il 31 maggio 2018, i passeggeri ora hanno diritto ad ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro volo in coincidenza al di fuori dell’Europa dovesse subire un ritardo o una cancellazione. Ovviamente, questo volo deve far parte di un'unica prenotazione con il primo volo in partenza da un aeroporto europeo. Le compagnie aeree non possono più negare la compensazione prevista dal Regolamento CE n.261/20014, facendo appello al fatto che il disservizio sia avvenuto in territorio extraeuropeo. Enid Heenk, capo del dipartimento legale di Volo-in-ritardo.it, ha commentato: "La sentenza di oggi è una vera e propria svolta per i diritti dei passeggeri".

Quali saranno gli effetti di questa nuova sentenza?

Il Regolamento europeo n.261/2004 garantisce ai passeggeri il diritto a ricevere una compensazione pecuniaria nel caso in cui il loro volo registrasse un ritardo all’aeroporto di arrivo di tre o più ore. I passeggeri possono far valere questo diritto ogni volta che la compagnia aerea non sia in grado di dimostrare che il ritardo o la cancellazione siano stati causati da una circostanza eccezionale (evento di forza maggiore).

La sentenza della Corte Europea (case C-537/17) stabilisce che il Regolamento CE n.261/20014 è valido anche in uno stato extraeuropeo, qualora nella prenotazione del passeggero l’aeroporto di partenza sia europeo. Non è più importante il paese in cui avviene lo scalo programmato ed il cambio di aeromobile. L’importante è che il paese d’origine del viaggio sia all’interno dell’Unione Europea e che tutti i voli in coincidenza facciano parte di un’unica prenotazione. In questo modo, i passeggeri possono ora richiedere un risarcimento anche per dei disservizi aerei al di fuori dell’Europa.

La sentenza è il risultato di un reclamo presentato da un giudice di Berlino alla Corte di giustizia europea. Il caso riguardava una passeggera a cui una compagnia aerea non europea, Royal Air Maroc, aveva negato il risarcimento per un volo da Berlino a Agadir, con un scalo programmato a Casablanca, dove proprio si era verificato il ritardo superiore alle tre ore.

"La giornata di oggi ha visto una nuova vittoria per i passeggeri europei”, ha dichiarato Enid Heenk, avvocato, capo del dipartimento legale di Volo-in-ritardo.it, la società di reclami che fa da intermediario tra le compagnie aeree ed i passeggeri da quasi otto anni, per richiedere il risarcimento in caso di voli in ritardo o cancellati.

Sempre più diritti per i passeggeri europei

"Il cambio di aeromobile al momento dello scalo non modifica il fatto che due o più voli oggetto di una prenotazione unica debbano essere considerati come un volo unico in coincidenza”. Questa è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea.

Anche gli esperti dei reclami aerei del sito Flug-Verspaet.de, partner di Volo-in-ritardo.it, hanno risposto positivamente alla decisione della Corte europea. Robert Sanders, specialista nel settore dei reclami aerei, sottolinea l’importanza del fatto che ancora una volta è stata presa una decisione a favore dei passeggeri e ha dichiarato: "Già lo scorso anno era stato fatto un passo avanti per la difesa dei diritti dei viaggiatori, con la sentenza della Corte tedesca che permette di richiedere una compensazione in caso di sciopero inaspettato del personale di volo di una compagnia aerea. I diritti dei passeggeri stanno aumentando ogni giorno di più.”

Per maggiori informazioni stampa:
ruggero.trentin@volo-in-ritardo.it.

Il sito Volo-in-ritardo.it fa parte della società Green Claim B.V., che si occupa di reclami aerei anche per i mercati inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, belga, danese e polacco (flight-delayed.co.uk, vol-retardé.fr, flug-verspaetet.de, vuelo-con-retraso.es, vlucht-vertraagd.nl, vol-retardé.be, fly-forsinket.dk, lot-opozniony.pl)


06/06/2018 - 09.46.41

fonte: Ruggero Trentin ruggero.trentin@volo-in-ritardo.it


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